Art. 4.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti o che sono stati esposti all'amianto).

      1. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto, affetto da malattie riconducibili all'esposizione al medesimo, ha diritto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazioni gravi di neoplasie amianto-correlate, di servizi di assistenza specifica mirati al sostegno, anche psicologico, della persona e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
      2. Le attività di cui al comma 1 sono gestite dagli istituti previdenziali di appartenenza del personale della Marina militare e della marina mercantile, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, avvalendosi anche di strutture sanitarie accreditate.
      3. I dati e le informazioni acquisiti dagli istituti previdenziali sono inviati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ai centri regionali di raccolta di dati, ove esistenti.

 

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      4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e dei servizi di assistenza di cui al comma 1.