1. Il personale della Marina militare e della marina mercantile esposto o che è stato esposto all'amianto, affetto da malattie riconducibili all'esposizione al medesimo, ha diritto di fruire gratuitamente di forme di monitoraggio e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazioni gravi di neoplasie amianto-correlate, di servizi di assistenza specifica mirati al sostegno, anche psicologico, della persona e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono gestite dagli istituti previdenziali di appartenenza del personale della Marina militare e della marina mercantile, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, avvalendosi anche di strutture sanitarie accreditate.
3. I dati e le informazioni acquisiti dagli istituti previdenziali sono inviati all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ai centri regionali di raccolta di dati, ove esistenti.